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GUIDA

Permessi Retribuiti Sanità

I permessi retribuiti sono periodi di tempo duranti i quali al lavoratore è concesso, per particolari circostanze, di assentarsi dal lavoro senza perdere la retribuzione.

Art. 38: Permessi previsti da particolari disposizioni di legge

Art. 36: Permessi giornalieri

Art. 37: Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari

A domanda del dipendente sono concessi permessi giornalieri retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente

Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’anno solare per particolari motivi personali o familiari

Al dipendente, possono essere concesse, a domanda permessi per Legge 104, Donazione di sangue, Lutto e Congedo Matrimoniale

Art. 41 Permessi orari a recupero

Art. 39: Congedi per le donne vittime di violenza

Art. 40 Assenze per  l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi

Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro previa autorizzazione del responsabile preposto all’unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore annue.

Ai lavoratori sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali​

Art. 44: Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità dovute a causa di servizio

Art. 42: Assenze per malattia

Art. 43: Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita

In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o all’ abrogata infermità (infortunio o malattia) riconosciuta al dipendente da causa di servizio, seppure nei limiti di cui al successivo comma 2

Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso.

In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, attestate secondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia

Art. 47: Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche

Art. 45: Congedi dei genitori

Art. 46: Congedo parentale su base oraria 

Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali e regionali vigenti...

Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. Lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo

In attuazione delle normativa vigente, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale.

Art. 50: Unioni Civili

Art. 48: Diritto allo Studio

Art. 49: Richiamo alle armi

Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/ 2016, le disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio ...

I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto personale l’Azienda o Ente corrisponde il trattamento economico previsto ai sensi dell’art.1799 del D. Lgs. n.66 del 2010.

Ai dipendenti sono concessi – anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’Azienda o Ente – permessi retribuiti, nella misura massima 50 individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna Azienda o Ente all’inizio di ogni anno

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